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Codice del Consumo – tutela consumatore – quali garanzie

Lo Studio Legale Silvestri si occupa, sin dai tempi della sua fondazione, della disciplina dettata dal codice del consumo, d.lgs n. 206 del 2005, nel particolare settore dell’automotive; lo Studio Legale Silvestri assiste, infatti, da anni sia i concessionari che i soggetti, o meglio i cosiddetti consumatori, e ne conosce, pertanto, dettagliatamente le due contrapposte esigenze nonché, le differenti pratiche commerciali e prassi. Qui di seguito a titolo informativo ed esplicativo si tracciano le linee guida principali dettate dal Codice del Consumo al fine di orientare il consumatore ed i venditori sui rispettivi diritti e doveri; limiti questi in cui si muove l’esperta azione dello Studio Legale Silvestri. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), all’art. 128 prevede la garanzia legale di conformità anche per i beni di consumo usati e quindi anche per le automobili usate. La normativa del Codice del Consumo trova applicazione in caso di vendita tra professionista e consumatore mentre, nel caso di compravendita tra privati, trovano applicazione le norme del codice civile.
Il D.Lgs. 206/2005 dispone che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita: il professionista deve dunque garantire che l’automobile venduta corrisponda alla descrizione contenuta nel contratto.
Secondo la legge non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, l’acquirente era a conoscenza del vizio o se esso era evidente oppure se il difetto di conformità dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Nel valutare l’eventuale esistenza di difetti di conformità relativi ad una vettura usata occorre tenere conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale dell’auto: prima della conclusione del contratto l’acquirente ha diritto di conoscere qual è lo stato del veicolo, se sono necessari eventuali interventi che esulano dal programma di manutenzione ordinaria e se sussistono difetti del mezzo.
La garanzia è un diritto irrinunciabile del consumatore che acquista da un professionista: il Codice del Consumo, infatti, obbliga il venditore professionista a riconoscere al consumatore privato la garanzia di conformità anche per le auto usate. Eventuali diversi accordi, limitazioni o esclusioni della garanzia risulterebbero nulli. Il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene, se detti difetti non sono dovuti a normale usura o contemplati nel programma di manutenzione ordinaria del veicolo.
Per le auto usate è possibile ridurre la copertura della garanzia ad un anno ma solo con l’accordo scritto del compratore mentre la riduzione della garanzia a meno di un anno, anche con il consenso dell’acquirente, è priva di valore giuridico.
Il consumatore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
Il Codice del Consumo prevede che, salvo prova contraria, i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla consegna dell’automobile si presume esistessero già al momento dell’acquisto, con la conseguenza che, in tal caso, incombe sul venditore l’onere di dimostrare che il difetto lamentato non è a lui imputabile. Il consumatore ha tempo, in ogni caso, ventisei mesi dalla consegna dell’automobile per instaurare la causa giudiziaria finalizzata a far valere i difetti del mezzo non dolosamente occultati dal venditore.
Ricordiamo poi che il Codice del Consumo prevede una vera e propria gerarchia di rimedi ai difetti di conformità, indipendentemente che l’auto sia acquistata nuova o usata:
• Il primo obbligo è l’eliminazione del difetto, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose senza spese per l’acquirente; qualora la riparazione non fosse possibile, o fosse eccessivamente onerosa, allora si potrà:
• Negoziare una congrua riduzione del prezzo, pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse avuto coscienza del difetto prima dell’acquisto;
questa è la soluzione tipo per difetti consistenti nella mancanza di equipaggiamenti previsti dal contratto, o comunque per difetti che non impediscono l’uso “normale” del veicolo. • Sostituire il veicolo con uno identico, sempre senza spese per il Consumatore, compresi i costi di immatricolazione, IPT e quant’altro. Se la percorrenza prima della scoperta del difetto supera i 1.000 Km, il Venditore potrà richiedere il controvalore della percorrenza, per scaglioni di 1.000 Km.
• Risolvere il contratto, che significa restituire il veicolo e ottenere il rimborso di tutto quanto pagato per l’acquisto, cioè il prezzo del veicolo, immatricolazione e IPT, eventuali spese di istruzione pratica di finanziamento, quota non goduta dell’imposta di proprietà. Se l’eventuale finanziamento è stato gestito dal Venditore, allora insieme al contratto d’acquisto si risolve automaticamente anche quello di finanziamento (D.Lgs. 141/2010) e le rate pagate vi dovranno essere restituite dalla Finanziaria.

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